Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo energetico dell’immobile.
L’attestato energetico o Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell’immobile inserendolo in un’apposita classe di appartenenza. Più è “bassa” la lettera associata all’immobile (A, B …), maggiore è il suo consumo energetico.
Per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) di un edificio o di una unità immobiliare è necessario effettuare alcuni calcoli per quantificare i consumi energetici dell’edificio in condizioni di utilizzo e climatiche standard a seconda della zona climatica.
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale.
Al momento l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ha quattro scopi principali:
- Rogito: l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita dal 1º luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1º luglio 2010. L’obbligatorietà è divenuta però effettiva e non derogabile solo dal 29 marzo 2011, col Dlgs n. 28/2011, in quanto a partire da tale data sono nulli gli atti di compravendita o di affitto privi della apposita clausola nella quale “l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la certificazione energetica degli edifici”.
- Accesso alle detrazioni del 55% (o 50%) sul reddito IRPEF: l’attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
- Pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.
- Ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici; è un allegato obbligatorio ai sensi dell’art. 7 del DM 7 luglio 2012 per gli impianti installati su edifici, che rientrano nel quinto conto energia (entrati in esercizio successivamente al 27 agosto 2012).